QATAR

Informazioni per il trasporto, i documenti di spedizione e l'importazione. Trasporti e spedizioni in Qatar

Qatar

Capitale
Doha

Popolazione
2 Mio.

Lingue nazionali
Arabo, inglese

Valuta
Riyal (QAR)

Prodotto interno lordo (PIL)
USD 202.5 Mia.

PIL pro capite
USD 100’260

Cifra d’affari esportazioni in Svizzera
CHF 560.16 Mio.

Cifra d’affari importazioni dalla Svizzera
CHF 149.85 Mio.

Relazioni bilaterali Svizzera–Qatar

Le eccellenti relazioni tra la Svizzera e l’Emirato del Qatar sono state instaurate nel 1973.

 

 

Lingue commerciali

Arabo, inglese.

 

Pesi e misure

Sistema metrico

 

Valuta

Valuta nazionale 1 Riyal del Qatar (QR) = 100 Dirham.
Codice ISO: QAR

 

Tariffa doganale

Sistema armonizzato.

 

Controllo di importazione

L’importazione è ampiamente liberalizzata. Ciononostante, esistono limitazioni all’importazione per alcuni gruppi di merci sotto forma di registrazioni, approvazioni e divieti. L’obbligo di approvazione e registrazione riguarda, fra gli altri, apparecchi elettrici, prodotti farmaceutici, medicinali, chimici, tipi di animali e piante, strumenti di misurazione. Sono soggetti a divieto d’importazione maiali, pneumatici usati, narcotici e merci da Israele.
Per l’importazione di generi alimentari e mangimi valgono i valori massimi radioattivi. Decisivi per l’abilitazione sono i risultati dei test dell’Università di Doha (valori massimi presso la Camera di commercio e dell’industria).

 

Condizioni di pagamento e offerte

Lettera di credito confermata e irrevocabile assolutamente consigliata.
Offerte in dollari, euro, sterlina o altre valute convertibili.

 

Indicazioni di origine

Nessuna particolare disposizione. Nelle spedizioni non utilizzare la designazione “Persian Gulf”, al massimo “Arabian Gulf”. Se possibile, evitare la designazione del Golfo. Eventualmente chiedere al destinatario. I prodotti tessili devono indicare nell’etichetta il Paese d’origine.

 

Marcatura / etichettatura

Marcatura  normale con l’aggiunta “Made in …” consigliata. Particolari prescrizioni per l’etichettatura valgono per generi alimentari, apparecchi radio e televisivi, borse in tessuto.

 

Imballaggio

Imballaggio stabile. Per quanto riguarda l’impiego di fieno e paglia consultare il destinatario. La merce/l’imballaggio deve essere marcata/o in modo indelebile anche con il nome del produttore e del Paese d’origine in conformità con i documenti. Non devono essere presenti numerose figure sulla merce/sull’imballaggio. Indicazioni sul trattamento accorto dei colli sono fornite in modo mirato in arabo/inglese e in forma di simboli. Presso la Camera di commercio e dell’industria possono essere presi in visione esempi tradotti in arabo. Tutte le merci che vengono caricate su container per il Qatar devono essere confezionate in pallet. In caso di mancata osservanza di tale disposizione, i container sono respinti dalla dogana in Qatar e rispediti al porto di partenza.

 

Modelli e campioni di merci

I campioni commerciali che non possono essere impiegati come merce per la vendita sono esenti da dazio doganale. I certificati d’origine devono accompagnare la merce. Stampe pubblicitarie e oggetti pubblicitari sono soggetti a obbligo di dazio doganale. In caso in importazione temporanea deve essere fornita una cauzione doganale. Non è consentita la spedizione di campioni soggetti a obbligo di dazio doganale come “campioni di merci”.

 

Carnet ATA

Le imprese che desiderano importare temporaneamente i loro beni d’esposizione nello Stato del Golfo possono usufruire di questa procedura doganale a partire dal 1. agosto 2018

 

Documenti di spedizione e accompagnamento

Il divieto di dichiarazioni di boicottaggio comporta che le Camera del commercio e dell’industria non possano più autenticare i documenti commerciali, se sono state scelte formulazioni discriminanti. Anche la scappatoia tramite notai, tribunali regionali o tramite altri uffici amministrativi è esclusa. Devono quindi essere scelte formulazioni positive.

Nella corrispondenza con le autorità utilizzare sempre la designazione di paese “Qatar”.

a) Fatture commerciali, in duplice copia, inglese, con tutte le informazioni tipicamente utilizzate, fra cui peso netto e peso lordo, valore di vendita, descrizione precisa delle merci e Paese d’origine, nome della nave e data di partenza. La fattura deve contenere la seguente dichiarazione: “We hereby declare that the mentioned merchandise is being manufactured in Swiss by … (nome dell’azienda produttrice) and no foreign parts have been used in these products. We hereby certify that the value and origin of the goods are authentic”, forma giuridicamente vincolante dell’esportatore. Per merci da uno o più Paesi devono essere indicati i produttori e i Paesi. Autenticazione a cura delle Camere di commercio e dell’industria (presentazione in 4 copie). I servizi consolari necessitano di 2 copie per i loro atti;

b) Certificati d’origine, 1 copia, come Paese d’origine occorre indicare “Swiss”, sul retro del certificato d’origine riportare la seguente dichiarazione: “We hereby declare that the mentioned merchandise is being manufactured in Swiss by … (nome dell’azienda produttrice) and no foreign parts have been used in these products”. I certificati d’origine devono essere legalizzati a livello consolare. La legalizzazione viene eseguita soltanto se il certificato d’origine è presente. Per la dichiarazione si veda la formulazione al punto a);

c) Dichiarazione della casa produttrice: deve essere indicato da chi è prodotta la merce sulla carta intestata facendo riferimento alle fatture commerciali o ai certificati d’origine. Autenticazione a cura della Camere di commercio e dell’industria (1 copia rimane presso la Camere di commercio e dell’industria) o un notaio autenticherà la firma. Se fosse richiesta anche una legalizzazione consolare dall’importatore, in caso si scelga l’autenticazione della firma da parte del notaio, deve essere eseguita un’autenticazione superiore da parte del presidente del tribunale regionale e un’autenticazione finale da parte di un ufficio amministrativo. Se l’autenticazione è effettuata dalla Camera di commercio e dell’industria, non è necessaria un’autenticazione superiore. La dichiarazione del produttore deve essere presentata ai servizi consolari in formato originale con 2 fotocopie; le due copie rimangono depositate. Per la formulazione del testo si veda punto a);

d) Polizza di carico non asseverata; le polizze di carico sono possibili indicando un indirizzo Notify. Secondo una normativa del Ministero dell’economia e del commercio del Qatar, nessuna nave più vecchia di 15 anni può scaricare merci in un porto del Qatar.

e) Dichiarazioni dei trasportatori. Le seguenti dichiarazioni dei trasportatori sono compatibili con il § 4° AWV:

“The undersigned does hereby declare on behalf of the owner, agent or master of the above named vessel/airplane that said vessel/airplane is not registered in Israel or owned by nationals or residents of Israel and will not call at or pass through any Israeli port enroute to . . . (per es. Qatar)”. Facciamo ancora notare che tali dichiarazioni dei trasportatori possono essere rese esclusivamente per ragioni tecniche di assicurazione, o per evitare che la merce sia confiscata sulla via marittima o aerea;

f) Informazioni sulle imposte consolari (e su eventuali relative esenzioni) possono essere richieste alla Camera di commercio e dell’industria;

g) Elenco dei colli in duplice copia, inglese, con indicazione dettagliata di misure, pesi, contenuto. Trasporto o spedizioni marittime: si vedano punti a), e);

h) Pacchetti postali fino a 20 kg: 1 bollettino di spedizione estero, 1 dichiarazioni in dogana (inglese, arabo).