CHE COS’È LA REINTRODUZIONE IN FRANCHIGIA?

,

Nel caso in cui delle merci precedentemente esportate debbano essere reimportate nello stesso territorio così come sono, avendo perso lo status di merce in libera circolazione nella UE dopo l’esportazione, sarebbero assoggettate al pagamento degli oneri doganali. Uno dei modi per evitare l’esborso di somme di denaro è utilizzare la reintroduzione in franchigia. Ciò può essere ottenuto presentando una domanda alla dogana in cui sia spiegato che si tratta di merce precedentemente esportata dall’Italia e che ora vi ritorna in tutto od in parte.

Alla domanda si allegano:

– la bolletta di esportazione originale con relativa documentazione;

– la dichiarazione d’importazione senza esposizione degli oneri doganali.

L’esatta denominazione dell’operazione è “reintroduzione in franchigia dai dazi” perché questa facilitazione si dovrebbe applicare solo al dazio e non all’IVA.

La reintroduzione in franchigia si applica anche all’IVA quando l’esportatore (che ora diventa importatore) non ha ancora registrato l’esportazione ai fini IVA. Se l’operazione fosse già registrata l’importo dell’IVA non applicato sulla fattura d’esportazione andrebbe a costituirebbe il Plafond IVA. Questa è una facilitazione e, poiché il risultato della reintroduzione in franchigia deve essere neutro, ne consegue che l’IVA non esposta sulla fattura d’esportazione deve essere pagata in dogana.

Nel caso in cui l’operazione non sia stata registrata ai fini IVA è possibile non pagare l’imposta in dogana all’atto della reintroduzione attraverso un’auto certificazione dell’importatore (prima esportatore) che, sotto la sua responsabilità (penale) dichiara che l’IVA non è andata a costituire plafond. Nel caso in cui l’operazione sia stata registrata ai fini IVA esiste, a discrezione dell’importatore, la possibilità di evitare il pagamento in dogana dell’imposta attraverso la presentazione di una Dichiarazione d’Intento.

A seguito della domanda presentata, la dogana verifica fisicamente che la merce che rientra è la stessa a suo tempo esportata con bolletta allegata alla domanda e ne controlla la documentazione. In caso positivo la reintroduzione in franchigia è autorizzata, la bolletta d’esportazione viene definitivamente ritirata dalla dogana e la merce consegnata al suo legittimo proprietario.

Skills

Posted on

3 Giugno 2016