CARNET ATA ED IMPORTAZIONE TEMPORANEA

Quando le merci devono essere destinate a un uso temporaneo all’estero prevedendo una futura reintroduzione nel territorio nazionale, si puo’ procedere con una esportazione temporanea (DDAT).

Le principali merci per le quali viene applicato questo regime sono: equipaggiamento professionale, merci per esposizione e fiere, determinati mezzi di trasporto (ad es. auto da corsa o battelli) ed imballaggi. Non sono ammesse modifiche delle merci, ad eccezione dell’uso e delle misure che servono al loro mantenimento.

Per l’imposizione all’esportazione con una DDAT non occorre alcuna autorizzazione particolare e non è necessario fornire una prestazione di garanzia. I relativi tributi all’importazione sono riscossi una sola volta.

In linea di massima, la DDAT è limitata a due anni. Essa può essere prorogata di un anno al massimo per tre volte. La proroga deve essere chiesta in forma scritta e comunque prima della scadenza del termine all’ufficio doganale che si è occupato della procedura. Se le merci vengono riportate in Svizzera dopo la scadenza del termine, i tributi all’importazione vengono nuovamente riscossi. È tuttavia possibile, a determinate condizioni, ottenere un’esenzione da dazio o tributi per le cosiddette «merci svizzere di ritorno». Questo trattamento doganale deve essere richiesto nella dichiarazione doganale.

Il regime di ammissione temporanea con DDAT si conclude con la reimportazione della merce; se la merce rimane definitivamente all’estero, deve essere dichiarata all’esportazione. Se all’estero vengono eseguiti lavori sulla merce che comportano un aumento del suo valore, i costi sono assoggettati all’IVA. Tali lavori devono essere dichiarati in occasione della reimportazione in Svizzera.

In determinati casi è possibile presentare un Carnet ATA quale dichiarazione doganale.  Il Carnet ATA (Admission Temporaire / Temporary Admission) è un documento doganale internazionale, utilizzato per l’importazione, l’esportazione e il transito di merci, grazie al quale è possibile sbrigare le formalità doganali per la Svizzera e per l’estero. Al passaggio del confine non deve essere fornita alcuna prestazione di garanzia.

Il Carnet ATA è valido un anno e può essere utilizzato per ripetuti passaggi del confine. Il vantaggio principale del Carnet ATA è la rapidità nel disbrigo delle formalità doganali, in quanto può essere impiegato per tutte le importazioni ed esportazioni nonché per il transito, al posto dei documenti doganali nazionali. L’uniformità del documento facilita il suo impiego presso tutti i partner coinvolti (oltre 60 Paesi).

A tergo della copertina del libretto ATA deve figurare una chiara descrizione delle merci. Il titolare del libretto ha la possibilità di importare tutte le merci in Svizzera o solo una parte.

Il libretto ATA può essere utilizzato anche per beni di consumo durevoli (ad es. uno stand  per fiere), ma non per beni di consumo non durevoli (ad es. bibite e volantini per lo stand). I campi d’applicazione principali in Svizzera sono:

  • merci per esposizioni e fiere
  • equipaggiamento professionale
  • campioni per la presentazione (orologi, gioielli, vestiti ecc.)

I singoli Paesi disciplinano il campo d’applicazione del libretto ATA. In Svizzera, ad esempio, non è possibile utilizzarlo in caso di contratti di locazione. In quei casi è necessario allestire una dichiarazione doganale d’ammissione temporanea.

I libretti ATA sono rilasciati dalle Camere di Commercio ed Industria presso le quali va prestata la garanzia dei tributi all’importazione e che informano in merito alle condizioni per l’ottenimento di questo documento.