QUALI SONO LE DICHIARAZIONI CHE IL FORNITORE ITALIANO È TENUTO A RILASCIARE?

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Un altro aspetto cruciale riguarda le dichiarazioni che l’esportatore è tenuto a rilasciare relativamente alle merci oggetto dello sdoganamento.

In prima istanza sarebbe sempre opportuno verificare con il proprio Operatore Doganale la correttezza della Voce Doganale riferita alle merci indicate in fattura per farsi confermare eventuali specifiche al riguardo.

Una volta accertata la nomenclatura di riferimento, l’esportatore dovrà rilasciare le dichiarazioni richieste per il tipo di merce specifica indicando nel corpo della fattura (o con specifica dichiarazione firmata ed allegata) le diciture richieste come qui sotto elencate:

SI DICHIARA CHE LE MERCI DI CUI ALLA NS. FATT. N. ……………….. DEL ………………. NON SONO :

Prodotti a duplice uso Reg. CEE 1334/2000 (cod. Y901);

Beni culturali Reg. CEE 3911/92, 2469/96, 974/2001, 806/2003 (cod. Y903);

Prodotti che rientrano nella Convenzione di Washington – Reg. CEE 338/1997 (cod.Y900);

Prodotti destinati ala tortura o repressione o per altri trattamenti o pene crudeli, inumane o degradanti Reg. CEE 1236/2005 (cod. Y906);

Prodotti compresi nell’allegato I del Reg. CEE n. 689/2008 (cod. Y916);

Prodotti compresi nell’allegato IV del Reg. CEE n. 689/2008 (cod. Y917);

Prodotti che verranno esposti in un museo (cod. Y904);

Prodotti che corrispondono a quelli descritti nelle note MG esportazione di prodotti e tecnologie militari (cod. Y911).

Prodotti non rientranti nell’elenco dei beni come da Regolamento (CEE) n. 1523/2007, pertanto non contengono pelliccia di cane o gatto (Y922).

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Posted on

11 Giugno 2014