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I controlli delle esportazioni vengono effettuati sia per i cosiddetti beni dual-use che per il materiale bellico. Il concetto “dual-use” sta a indicare beni “a duplice impiego”, ossia beni e tecnologie che, oltre all’uso civile previsto, permettono – eventualmente con modifiche tecniche di scarsa entità – anche un uso militare.

L’Ordinanza sul controllo dei beni a duplice impiego (OBDI) disciplina l’esportazione dei beni dual-use e di quelli militari esclusi dalla legge federale sul materiale bellico (p. es. i simulatori). Con l’OBDI vengono messi in atto gli accordi e le misure di controllo internazionali non obbligatorie dal profilo del diritto internazionale. Le domande d’esportazione vengono rifiutate se, per esempio, la merce d’esportazione è destinata alla produzione di armi di distruzione di massa oppure all’armamento di uno Stato, il cui comportamento metterebbe a rischio la sicurezza regionale e globale.

La legge sul materiale bellico disciplina in particolare l’esportazione di armi e munizioni nonché di oggetti per l’armamento concepiti specificatamente per la missione o la conduzione di un combattimento. Durante l’esportazione del materiale bellico si presta particolare attenzione affinché la merce destinata all’esportazione rispetti il diritto internazionale pubblico e soddisfi gli impegni nonché i principi internazionali della politica estera svizzera.

Ulteriori informazioni possono essere richiamate al sito della Segreteria di Stato dell’economia SECO al seguente link: http://www.seco.admin.ch/themen/00513/00600/00608/index.html?lang=it

Gli errori più frequenti nelle esportazioni