Accordo generale sugli scambi di servizi (General Agreement on Trade in Services)
Lo scambio dei servizi è disciplinato da un accordo (GATS) nel quadro dell’Organizzazione mondiale del commercio (OMC). Assieme all’accordo sulla circolazione delle merci (GATT 94) e all’accordo sulla protezione dei diritti di proprietà intellettuale (TRIPS), esso costituisce uno dei tre pilastri del sistema commerciale multilaterale dell’OMC. I principi più importanti riguardano il trattamento di nazione più favorita e il trattamento nazionale. La clausola della nazione più favorita è una disposizione che impedisce di favorire i fornitori nazionali rispetto a quelli esteri. Eventuali trattamenti favorevoli devono essere applicati a tutti i Paesi dell’OMC. Alla clausola della nazione più favorita fanno eccezione gli accordi regionali in materia di integrazione. In questo caso, i trattamenti di favore commerciali UE, per esempio, non devono esser applicati anche a Paesi terzi. La clausola del trattamento nazionale obbliga gli Stati membri ad accordare ai fornitori esteri lo stesso trattamento riservato a quelli nazionali. Le risorse statali devono pertanto essere a disposizione anche dei fornitori privati.