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Il marchio CE costituisce la prova che un prodotto risponde ai requisiti fondamentali di salute e di sicurezza ai sensi del diritto UE e che è stato sottoposto alle procedure di valutazione della conformità prescritte. Il marchio CE è obbligatorio per tutte le merci che rientrano nell’ambito di validità delle circa 20 direttive UE secondo il cosiddetto “nuovo approccio” e che sono messe in circolazione nel mercato unico dell’UE o nello Spazio Economico Europeo (SEE). In molti casi il marchio CE può essere apposto dal produttore stesso. Non è un marchio di qualità e nemmeno un marchio di origine, si tratta piuttosto di un marchio amministrativo che dovrebbe semplificare la circolazione delle merci. Il marchio CE è il “passaporto tecnico” nel mercato unico UE e SEE.

Sulla base della Legge federale sugli ostacoli tecnici agli scambi, la Svizzera ha ampiamente adeguato le sue norme per i prodotti al diritto UE corrispondente. In Svizzera non vi è tuttavia l’obbligo di apporre il marchio CE. Con un accordo sul mutuo riconoscimento di valutazioni della conformità (”Mutual Recognition Agreement“ MRA) le procedure di prova, i certificati di prova e i marchi di conformità collegati al marchio CE vengono riconosciuti reciprocamente. In questo modo vengono meno prove doppie ed il dispendio di tempo e di denaro ad esse connesso. Come parte integrante del pacchetto dei sette Accordi bilaterali I, il 01.06.2002 è entrato in vigore anche l’accordo tra la Comunità Europea e la Confederazione svizzera per il mutuo riconoscimento delle valutazioni della conformità.

Ogni direttiva di armonizzazione CE stabilisce quali prodotti devono essere contrassegnati con il marchio CE e determina i requisiti essenziali. Il produttore deve assicurarsi che il suo prodotto soddisfi tutte le richieste e rispetti le direttive rilevanti per il prodotto. Attualmente esistono circa 20 direttive CE (cosiddetto “nuovo approccio”) che prevedono la marcatura CE. Nella fattispecie: recipienti semplici a pressione, giocattoli, prodotti da costruzione, apparecchi sensibili alle perturbazioni elettromagnetiche, macchinari, dispositivi di protezione individuale, strumenti per pesare a funzionamento automatico, dispositivi medici impiantabili attivi, apparecchi a gas, caldaie ad acqua calda, materiale esplosivo per uso civile, dispositivi medici, apparecchi e sistemi di protezione per uso in aree potenzialmente esplosive, imbarcazioni da diporto, ascensori, prodotti elettrici a bassa tensione, attrezzature a pressione, dispositivi medico-diagnostici in vitro, apparecchiature radio e terminali di comunicazione, impianti a fune adibiti al trasporto di persone.