Acciaio nell’UE: contingenti, dazi e documenti di fusione

Contingenti dal 1° luglio e prove di fusione e colata dal 1° ottobre 2026: cosa verificare con Franzosini prima di spedire acciaio dalla Svizzera nell’UE.

Per le imprese che spediscono prodotti siderurgici dalla Svizzera nell’Unione europea, la verifica doganale non si esaurisce nella prova d’origine preferenziale. Dal 1° luglio 2026 è applicabile il nuovo regime UE sull’acciaio; dal 1° ottobre si aggiungono i requisiti documentali sul Paese di fusione e colata. Con il vostro referente Franzosini possiamo verificare prodotto, origine e documenti prima della partenza.

Contingenti e dazio del 50%: non su tutte le merci

Il Regolamento (UE) 2026/1384 sostituisce le precedenti misure di salvaguardia e non prevede una scadenza fissa. Riguarda 30 categorie di prodotti individuate dai codici doganali dell’Allegato I, non qualsiasi articolo che contenga acciaio. Il volume annuo iniziale dei contingenti è di circa 18,3 milioni di tonnellate, soggetto alle revisioni previste. Per i prodotti interessati, quando il contingente è esaurito o l’importazione non ne beneficia, si applica un dazio fuori contingente del 50%.

I contingenti sono comuni all’UE, non separati per ciascuno dei 27 Stati membri. Il regime riguarda anche i prodotti di origine svizzera: EUR.1 e altre prove preferenziali non escludono automaticamente la misura. Islanda, Liechtenstein e Norvegia sono esclusi dal regime dei contingenti e del dazio fuori contingente, ma non dagli obblighi di tracciabilità «melt and pour». L’origine non preferenziale, il Paese di spedizione e il Paese di fusione e colata sono informazioni distinte.

Per la Svizzera, la categoria determina il contingente

Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1457 disciplina la ripartizione. Per le categorie 12, 14, 16, 17, 26 e 27, il contingente specifico Svizzera precede l’accesso al contingente ALS specifico per Paese. Per le categorie residue ammesse, i contingenti «Altri Paesi» e «ALS – Altri Paesi» possono essere disponibili contemporaneamente. Le categorie 1A, 2, 4B, 9 e 21 seguono disposizioni speciali: per la 1A è disponibile soltanto il contingente Svizzera; per 2, 4B, 9 e 21 sono utilizzabili i contingenti Svizzera e Altri Paesi, non ALS – Altri Paesi.

Il periodo annuale va dal 1° luglio al 30 giugno, con gestione trimestrale. Nel primo anno i quantitativi inutilizzati sono riportati al trimestre successivo dello stesso periodo annuale. In dichiarazione va indicato il numero d’ordine corretto. La disponibilità va verificata al momento dell’operazione: un saldo consultato prima della partenza non garantisce l’assegnazione né consente di promettere il dazio zero.

Dal 1° ottobre: Paese di fusione e colata e numero di colata

Le modalità di prova sono state definite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963. È richiesto il Mill Test Certificate con il Paese di «melt and pour» e il numero di colata (heat number). Se questi dati mancano, possono essere integrati con i documenti ammessi, ad esempio fatture, bolle di consegna, certificati di qualità, dichiarazioni a lungo termine dei fornitori o documentazione di produzione.

Dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2027, se il Mill Test Certificate non può essere fornito, la dogana può considerare i documenti alternativi ammessi anche come prova autonoma, purché riportino Paese di fusione e colata e numero di colata. Dal 1° ottobre 2027 questa possibilità cessa: tali documenti restano integrativi del certificato. Le prove integrative o alternative sono soggette a controlli documentali; l’assenza della dichiarazione supportata da prove appropriate e verificabili comporta il rifiuto dell’importazione.

Preparare la spedizione con Franzosini

Inviateci descrizione e codice doganale del prodotto, origine non preferenziale, peso, valore, data prevista d’importazione e documenti dell’acciaieria. Verifichiamo con voi l’inquadramento nella categoria, il contingente utilizzabile e la coerenza delle prove, coordinando le formalità doganali. Non occorre applicare automaticamente il 50% a ogni spedizione: occorre stabilire il trattamento concreto prima di assumere impegni sul costo.

Queste misure non sono i dazi USA Section 232 e non sostituiscono il CBAM. Sono regimi distinti, da verificare separatamente quando applicabili.

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Fonti ufficiali

Aggiornamento del 2 ottobre 2026, a seguito della circolare SPEDLOGSWISS e della scheda SECO, integrato con le disposizioni UE sulle prove di fusione e colata. Le condizioni applicabili restano quelle della normativa e della tariffa al momento dell’importazione.

Regolamento (UE) 2026/1384: regime siderurgico

Regolamento (UE) 2026/1457: ripartizione dei contingenti

Regolamento (UE) 2026/1963: prove «melt and pour»