Per le imprese che spediscono prodotti siderurgici dalla Svizzera nell’Unione europea, la verifica doganale non si esaurisce nella prova d’origine preferenziale. Dal 1° luglio 2026 è applicabile il nuovo regime UE sull’acciaio; dal 1° ottobre si aggiungono i requisiti documentali sul Paese di fusione e colata. Con il vostro referente Franzosini possiamo verificare prodotto, origine e documenti prima della partenza.
Contingenti e dazio del 50%: non su tutte le merci
Il Regolamento (UE) 2026/1384 sostituisce le precedenti misure di salvaguardia e non prevede una scadenza fissa. Riguarda 30 categorie di prodotti individuate dai codici doganali dell’Allegato I, non qualsiasi articolo che contenga acciaio. Il volume annuo iniziale dei contingenti è di circa 18,3 milioni di tonnellate, soggetto alle revisioni previste. Per i prodotti interessati, quando il contingente è esaurito o l’importazione non ne beneficia, si applica un dazio fuori contingente del 50%.
I contingenti sono comuni all’UE, non separati per ciascuno dei 27 Stati membri. Il regime riguarda anche i prodotti di origine svizzera: EUR.1 e altre prove preferenziali non escludono automaticamente la misura. Islanda, Liechtenstein e Norvegia sono esclusi dal regime dei contingenti e del dazio fuori contingente, ma non dagli obblighi di tracciabilità «melt and pour». L’origine non preferenziale, il Paese di spedizione e il Paese di fusione e colata sono informazioni distinte.
Per la Svizzera, la categoria determina il contingente
Il Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1457 disciplina la ripartizione. Per le categorie 12, 14, 16, 17, 26 e 27, il contingente specifico Svizzera precede l’accesso al contingente ALS specifico per Paese. Per le categorie residue ammesse, i contingenti «Altri Paesi» e «ALS – Altri Paesi» possono essere disponibili contemporaneamente. Le categorie 1A, 2, 4B, 9 e 21 seguono disposizioni speciali: per la 1A è disponibile soltanto il contingente Svizzera; per 2, 4B, 9 e 21 sono utilizzabili i contingenti Svizzera e Altri Paesi, non ALS – Altri Paesi.
Il periodo annuale va dal 1° luglio al 30 giugno, con gestione trimestrale. Nel primo anno i quantitativi inutilizzati sono riportati al trimestre successivo dello stesso periodo annuale. In dichiarazione va indicato il numero d’ordine corretto. La disponibilità va verificata al momento dell’operazione: un saldo consultato prima della partenza non garantisce l’assegnazione né consente di promettere il dazio zero.
Dal 1° ottobre: Paese di fusione e colata e numero di colata
Le modalità di prova sono state definite dal Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1963. È richiesto il Mill Test Certificate con il Paese di «melt and pour» e il numero di colata (heat number). Se questi dati mancano, possono essere integrati con i documenti ammessi, ad esempio fatture, bolle di consegna, certificati di qualità, dichiarazioni a lungo termine dei fornitori o documentazione di produzione.
Dal 1° ottobre 2026 al 30 settembre 2027, se il Mill Test Certificate non può essere fornito, la dogana può considerare i documenti alternativi ammessi anche come prova autonoma, purché riportino Paese di fusione e colata e numero di colata. Dal 1° ottobre 2027 questa possibilità cessa: tali documenti restano integrativi del certificato. Le prove integrative o alternative sono soggette a controlli documentali; l’assenza della dichiarazione supportata da prove appropriate e verificabili comporta il rifiuto dell’importazione.
Preparare la spedizione con Franzosini
Inviateci descrizione e codice doganale del prodotto, origine non preferenziale, peso, valore, data prevista d’importazione e documenti dell’acciaieria. Verifichiamo con voi l’inquadramento nella categoria, il contingente utilizzabile e la coerenza delle prove, coordinando le formalità doganali. Non occorre applicare automaticamente il 50% a ogni spedizione: occorre stabilire il trattamento concreto prima di assumere impegni sul costo.
Queste misure non sono i dazi USA Section 232 e non sostituiscono il CBAM. Sono regimi distinti, da verificare separatamente quando applicabili.
Verifica la tua spedizione con Franzosini
Fonti ufficiali
Aggiornamento del 2 ottobre 2026, a seguito della circolare SPEDLOGSWISS e della scheda SECO, integrato con le disposizioni UE sulle prove di fusione e colata. Le condizioni applicabili restano quelle della normativa e della tariffa al momento dell’importazione.
Regolamento (UE) 2026/1384: regime siderurgico