Accordo AELS-Kosovo: origine e dazi dal 1° ottobre 2026

Dal 1° ottobre cambia il regime preferenziale con il Kosovo. Franzosini vi accompagna nella verifica di origine, prove documentali e spedizioni in transito.

Dal 1° ottobre 2026 l'accordo di libero scambio AELS-Kosovo entra in vigore tra Svizzera, Liechtenstein e Kosovo. Per Islanda e Norvegia l'accordo è già in vigore dal 1° settembre 2026. Per le imprese che scambiano merci con il Kosovo, il passaggio richiede soprattutto una verifica dei documenti d'origine e del trattamento tariffario: Franzosini vi accompagna nella preparazione delle spedizioni e nella gestione delle formalità doganali.

Dal sistema SPG al nuovo accordo

Con l'entrata in vigore, il Kosovo perde lo status di Paese in via di sviluppo beneficiario delle preferenze tariffali del sistema SPG. Le prove d'origine SPG rilasciate in Kosovo prima dell'entrata in vigore non sono più valide per ottenere il trattamento preferenziale dal 1° ottobre 2026. Da questa data serve una prova d'origine nell'ambito dell'accordo di libero scambio: non è sufficiente riutilizzare il vecchio documento perché la merce era stata acquistata o spedita prima.

L'UDSC segnala anche l'aggiornamento dell'elenco dei Paesi REX. Questo aggiornamento non significa che il nuovo accordo richieda una registrazione REX: il regime applicabile e le prove da utilizzare sono quelli dell'accordo e della Convenzione PEM riveduta.

Origine preferenziale e cumulo: cosa verificare

Si applicano le regole d'origine e le prove previste dalla Convenzione PEM riveduta, incluso il relativo testo della dichiarazione d'origine. Le autorizzazioni degli esportatori autorizzati svizzeri già esistenti restano valide anche per questo accordo. Il Paese di spedizione, da solo, non dimostra l'origine preferenziale: occorre verificare la lavorazione e i materiali impiegati secondo la regola prevista per il prodotto.

Il cumulo diagonale con partner comuni della zona PEM, ad esempio l'Unione europea, è possibile solo quando sono soddisfatte le condizioni della matrice in vigore. Non va quindi considerato automatico per ogni filiera. Con il vostro referente possiamo verificare i Paesi coinvolti e la documentazione dei fornitori prima di richiedere una preferenza.

I dazi dipendono dal prodotto, non solo dalla destinazione

L'accordo copre tutte le categorie di merci e prevede la riduzione dei dazi sui prodotti industriali all'entrata in vigore. Restano disposizioni specifiche per alcuni prodotti agricoli, pesci e prodotti ittici. Non significa che ogni spedizione sia automaticamente esente da dazi: la concessione effettiva dipende dalla classificazione tariffaria, dall'origine preferenziale e dalle condizioni applicabili. Per le importazioni in Svizzera, le aliquote sono aggiornate in Tares; eventuali agevolazioni legate all'impiego richiedono inoltre una verifica dei relativi requisiti.

Merci già in viaggio o in deposito doganale

Le merci originarie che al momento dell'entrata in vigore si trovano in transito, in custodia temporanea in un deposito doganale o in una zona franca in Svizzera o in Kosovo possono beneficiare del regime transitorio all'importazione in Svizzera. Occorrono una prova d'origine allestita a posteriori e documenti che dimostrino il trasporto diretto. Se la prova non è disponibile al momento dello sdoganamento, è necessario richiedere un'imposizione provvisoria: segnalateci queste spedizioni prima della dichiarazione, così possiamo gestire correttamente il passaggio.

Preparare insieme le prossime spedizioni

Condividete con il vostro referente Franzosini la descrizione dei prodotti, le fatture, le informazioni sull'origine e le prove disponibili presso il fornitore. Per le merci già partite, aggiungete la data di spedizione, l'itinerario e gli eventuali documenti di deposito. Il nostro team può verificare classificazione e condizioni preferenziali, coordinare la documentazione d'origine e gestire le formalità doganali. Una verifica anticipata aiuta a individuare documenti da correggere senza promettere benefici non ancora accertati.

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Fonti ufficiali

Questa sintesi operativa si basa sulla comunicazione UDSC del 1° ottobre 2026 e sulla circolare R-30 del 3 settembre 2026. Le fonti ufficiali restano il riferimento per le condizioni applicabili alla singola operazione.

Leggi la comunicazione ufficiale UDSC

Circolare UDSC R-30 AELS-Kosovo (PDF)