Dopo oltre vent'anni di negoziati, l'accordo commerciale interinale (Interim Trade Agreement, ITA) tra l'Unione europea e i paesi del Mercosur — Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay — è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1° maggio 2026. L'intesa anticipa l'applicazione delle disposizioni commerciali del più ampio Accordo di Partenariato UE-Mercosur (EMPA), che resta in attesa di ratifica completa da parte di tutti gli Stati membri UE e dei parlamenti dei paesi Mercosur. Una volta a regime, sarà la più grande area di libero scambio al mondo, con circa il 20% del PIL globale.
Il cuore dell'accordo è il progressivo azzeramento dei dazi sul 91% dei prodotti esportati dall'UE verso il blocco sudamericano, secondo un calendario differenziato per categoria merceologica. Alcuni settori beneficiano del dazio zero immediato, mentre per i comparti più sensibili sono previsti periodi transitori che possono arrivare fino a 18 anni.
I principali tempi di smantellamento tariffario, per le esportazioni UE verso il Mercosur: • prodotti ittici (pesci, molluschi, crostacei): azzeramento immediato o riduzione significativa, dazio attuale fino al 23%; • prodotti farmaceutici: riduzione immediata o progressiva fino a 5 anni, dazio attuale fino al 14%; • abbigliamento e tessili: liberalizzazione graduale fino a 9 anni, dazio attuale fino al 35%; • automotive: riduzione progressiva fino a 15-18 anni, dazio attuale fino al 35%; • macchinari e prodotti industriali: liberalizzazione progressiva su 6-18 anni a seconda della categoria.
Il dazio zero NON è automatico. Per accedere al trattamento preferenziale, le merci devono essere considerate "di origine preferenziale UE" ai sensi delle regole stabilite negli allegati 3-A, 3-B e 3-C dell'accordo. Possono beneficiarne due categorie principali: i prodotti interamente ottenuti nell'UE (ad esempio carne da allevamenti UE, prodotti agricoli da coltivazioni UE, materie prime estratte sul territorio UE) e i prodotti realizzati a partire da materiali extra-UE che hanno ricevuto nell'Unione una "lavorazione sufficiente" come definita dalle regole specifiche dell'allegato 3-B.
Esempio pratico nel settore agroalimentare: il formaggio prodotto in Italia accede al dazio zero solo se il latte e le materie prime principali sono di origine UE. L'olio d'oliva ottiene il trattamento preferenziale solo se i prodotti vegetali utilizzati sono interamente ottenuti nell'Unione europea. Nel settore meccanico, un macchinario assemblato in UE con componenti UE e materiali extra-UE può usufruire del dazio zero se rispetta la lavorazione richiesta dalla regola di origine specifica.
Sul piano operativo, la prova dell'origine si fonda principalmente sull'autodichiarazione dell'esportatore. Lo strumento ordinario è la "dichiarazione di origine" (statement on origin) prevista dall'allegato 3-C, compilata direttamente dall'esportatore sui documenti commerciali (fatture, bolle di consegna), a condizione che permetta l'identificazione chiara dei prodotti. Per gli operatori dell'Unione europea la dichiarazione è associata al sistema REX (Registered Exporter system) e non richiede firma, indipendentemente dal valore della spedizione, fermo restando l'obbligo di conservare la documentazione giustificativa dell'origine. Per gli esportatori dei paesi Mercosur è prevista la registrazione nei rispettivi sistemi nazionali equivalenti.
L'accordo prevede inoltre la tutela di oltre 340 indicazioni geografiche europee, di cui 57 italiane (parmigiano reggiano, prosciutto di Parma, aceto balsamico di Modena, e altri Made in Italy), con divieto di imitazione sui mercati Mercosur. È il maggior numero di indicazioni geografiche protette mai incluso in un accordo commerciale dell'Unione.
Per chi spedisce dalla Svizzera, la situazione è diversa. L'accordo UE-Mercosur si applica esclusivamente alle merci di origine preferenziale UE: i prodotti svizzeri restano soggetti alle aliquote MFN della Tariffa Esterna Comune Mercosur (TEC), in attesa che venga ratificato il separato accordo EFTA-Mercosur, firmato nel 2019 e ancora pendente di ratifica da parte di Svizzera, Islanda, Liechtenstein, Norvegia e dei quattro paesi Mercosur. È quindi cruciale, per le spedizioni che transitano dalla Svizzera, distinguere chiaramente tra merci di origine UE (che possono fruire del nuovo regime preferenziale, a condizione del rispetto della clausola di trasporto diretto) e merci di origine svizzera o extra-UE (che restano soggette alle tariffe ordinarie).
Franzosini SA, in qualità di operatore economico autorizzato (AEO) sia in Svizzera sia nell'Unione europea, accompagna i clienti italiani ed europei nella corretta applicazione del nuovo accordo: verifica delle regole di origine, gestione della documentazione REX, organizzazione del trasporto diretto e classificazione doganale corretta secondo gli allegati dell'accordo. Per i clienti svizzeri continuiamo a monitorare l'iter di ratifica EFTA-Mercosur e aggiorneremo la presente comunicazione non appena ci saranno sviluppi.
Fonti ufficiali: Commissione europea — DG Trade (testi legali pubblicati su trade.ec.europa.eu); Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (decisione del Consiglio sull'applicazione provvisoria dell'ITA); EFTA Secretariat (stato di ratifica accordo EFTA-Mercosur). Le aliquote tariffarie e i tempi di smantellamento citati sono tratti dagli allegati ufficiali dell'accordo.