Dopo oltre vent'anni di negoziati, l'accordo commerciale interinale (Interim Trade Agreement, ITA) tra l'Unione europea e i paesi del Mercosur — Argentina, Brasile, Paraguay e Uruguay — è entrato in vigore a titolo provvisorio il 1° maggio 2026. L'intesa anticipa l'applicazione delle disposizioni commerciali del più ampio Accordo di Partenariato UE-Mercosur (EMPA), che resta in attesa di ratifica completa da parte di tutti gli Stati membri UE e dei parlamenti dei paesi Mercosur. Una volta a regime, sarà la più grande area di libero scambio al mondo, con circa il 20% del PIL globale.
Il cuore dell'accordo è il progressivo azzeramento dei dazi sul 91% dei prodotti esportati dall'UE verso il blocco sudamericano, secondo un calendario differenziato per categoria merceologica. Alcuni settori beneficiano del dazio zero immediato, mentre per i comparti più sensibili sono previsti periodi transitori che possono arrivare fino a 18 anni.
I principali tempi di smantellamento tariffario, per le esportazioni UE verso il Mercosur: • prodotti ittici (pesci, molluschi, crostacei): azzeramento immediato o riduzione significativa, dazio attuale fino al 23%; • prodotti farmaceutici: riduzione immediata o progressiva fino a 5 anni, dazio attuale fino al 14%; • abbigliamento e tessili: liberalizzazione graduale fino a 9 anni, dazio attuale fino al 35%; • automotive: riduzione progressiva fino a 15-18 anni, dazio attuale fino al 35%; • macchinari e prodotti industriali: liberalizzazione progressiva su 6-18 anni a seconda della categoria.
Il dazio zero NON è automatico. Per accedere al trattamento preferenziale, le merci devono essere considerate "di origine preferenziale UE" ai sensi delle regole stabilite negli allegati 3-A, 3-B e 3-C dell'accordo. Possono beneficiarne due categorie principali: i prodotti interamente ottenuti nell'UE (ad esempio carne da allevamenti UE, prodotti agricoli da coltivazioni UE, materie prime estratte sul territorio UE) e i prodotti realizzati a partire da materiali extra-UE che hanno ricevuto nell'Unione una "lavorazione sufficiente" come definita dalle regole specifiche dell'allegato 3-B.