QUALI SONO LE CONDIZIONI PER L’EMISSIONE DELL’EUR1?

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In prima istanza si sottolinea che la normativa doganale ammette validità alla dichiarazione di origine apposta in fattura (se trattasi di merce prodotta nella Comunità Europea con carattere di PREFERENZIALITA’) sino ad un valore delle merci di Euro 6000,00 (CHF 10000,00), ammesso che tale dichiarazione sia scritta tassativamente come qui riportato e firmata in calce alla dichiarazione stessa:

L’ESPORTATORE DELLE MERCI CONTEMPLATE NEL PRESENTE DOCUMENTO DICHIARA CHE, SALVO INDICAZIONE CONTRARIA, LE MERCI SONO DI ORIGINE PREFERENZIALE C.E.

Nome e Cognome

Luogo e data

Firma

(Nome e Cognome)in stampatello

Nel caso in cui la dichiarazione sia incompleta, non corretta per meri errori di digitazione o manchi della firma in originale si potrà procedere all’emissione del Certificato EUR 1, salvo poi ricevere i documenti corretti anticipandoli via fax.

Nel caso in cui la fattura riporti una semplice dichiarazione di “MADE IN ——” (Paese CEE), sarà opportuno verificare se la merce in oggetto ha il carattere di “preferenzialità” dell’origine. In assenza di questa specifica caratteristica l’operatore doganale non potrà emettere il Certificato EUR 1.

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Posted on

3 Giugno 2018