TRASPORTI ITALIA SVIZZERA

Spedizioni, trasporti Italia Svizzera e informazioni generali

Trasporti Italia Svizzera, quali documenti sono necessari?

Trasporti Svizzera


Esportazione in Svizzera

Elenco dei Comuni della Svizzera

Per i trasporti Italia Svizzera vedi la nostra mappa con l’elenco di ogni Comune, completo di codice di avviamento postale, lingua parlata ed eventuale supplemento per le zone disagiate (zone di alta montagna).
Varie possibilità per una ricerca velocizzata.

Capitale
Berna

Popolazione
8,4 Mio.

Lingue nazionali
Tedesco, Francese, Italiano e Romancio

Valuta
Franco svizzero (CHF)

Prodotto interno lordo (PIL)
USD 644 Mrd.

PIL pro capite
USD 77’000

Cifra d’affari esportazioni dalla Svizzera
USD 296 Mrd.

Cifra d’affari importazioni in Svizzera
USD 281 Mrd.

Trasporti Italia Svizzera

 
La Svizzera si trova al centro del continente europeo ed è circondata dagli Stati membri dell’Unione europea (UE). Questa prossimità geografica e culturale, ma in particolare il peso politico ed economico dell’Unione, fanno sì che l’UE e i suoi Stati membri siano i principali partner economici della Svizzera. Di conseguenza, una politica europea attiva è di fondamentale importanza per la politica economica e dei trasporti Italia Svizzera. La Svizzera non fa parte dell’UE e ha negoziato diversi accordi bilaterali con l’Unione per l’accesso al mercato interno europeo. In tanti settori questi accordi istituiscono relazioni tra la Svizzera e l’UE molto simili a quelle di un mercato interno che consentono di eliminare o abbassare le barriere commerciali e le discriminazioni negli scambi economici. Dal 1972, anno in cui venne stipulato l’Accordo di libero scambio, la lista degli accordi è andata via via allungandosi in varie tappe. Dopo il rifiuto degli elettori svizzeri di aderire allo Spazio economico europeo (SEE) nel 1992, nel 1999 la Svizzera e l’UE firmarono gli Accordi bilaterali I (sette accordi). Nel 2004 seguirono gli Accordi bilaterali II (nove accordi e uno scambio di corrispondenza). Questi accordi garantiscono un accesso reciproco ed esteso al mercato, evitano che le aziende svizzere vengano discriminate sul mercato interno europeo e costituiscono la base di una stretta collaborazione nei settori della ricerca, della sicurezza, dell’asilo, dell’ambiente e della cultura.

 

Accordi bilaterali

Nel quadro degli Accordi di Libero Scambio (ALS) conclusi tra l’EFTA e gli Stati terzi, la Svizzera intrattiene delle relazioni preferenziali nel settore dei servizi con i seguenti paesi/partner (in ordine alfabetico): Cile, Colombia, Georgia, gli Stati del Consiglio della cooperazione del Golfo (GCC, cioè gli Emirati arabi uniti (UAE), Bahrein, l’Arabia saudita, Oman, Qatar ed il Kuwait), Corea del Sud, Costa Rica, Guatemala,  Hong Kong, Messico, Panama, Filippine, Singapore, Ucraina e, parzialmente, con Canada e Perù. L’obiettivo principale della Svizzera nei suoi accordi di libero scambio è di ottenere un trattamento più vantaggioso di quello concesso nel contesto multilaterale del GATS/AGCS. La Svizzera ha inoltre concluso, al di fuori del contesto AELS, un accordo di libero scambio con la Cina ed un accordo bilaterale di libero scambio e di partenariato economico con il Giappone.

 

Accordi di libero scambio

Oltre alla Convenzione AELS e all’accordo di libero scambio con l’Unione europea (UE), la Svizzera dispone di una rete di 28 accordi di libero scambio con 38 partner non appartenenti all’UE. Tali accordi sono di solito conclusi nell’ambito dell’Associazione europea di libero scambio (AELS); la Svizzera può però concludere accordi di libero scambio anche al di fuori dell’AELS, così com’è avvenuto con il Giappone e la Cina.
La politica di libero scambio della Svizzera mira a migliorare le condizioni quadro che governano le relazioni economiche con certi partner economicamente importanti. L’obiettivo è garantire alle imprese svizzere un accesso ai mercati internazionali il più possibile privo di ostacoli e di discriminazioni rispetto a quello di cui beneficiano i loro principali concorrenti. Le misure di apertura dei mercati esteri sono particolarmente importanti nell’ambito della politica di stabilizzazione economica del Consiglio federale.
Con alcuni partner, gli Stati AELS firmano anche dichiarazioni di cooperazione. Tali dichiarazioni presuppongono un dialogo istituzionalizzato sulle possibilità di approfondimento dei rapporti economici che, in un secondo momento, potrebbero sfociare in negoziati di libero scambio.

 

Lingue commerciali

Per i trasporti Svizzera: Tedesco, francese, italiano e romancio

Pesi e misure

Sistema metrico

Valuta

Valuta nazionale Franco Svizzero (sfr) = 100 Rappen (Rp), Centimes (c).
Codice ISO: CHF

Tariffa doganale

Per i trasporti Svizzera e spedizioni destinate nella Confederazione.
Sistema armonizzato. Sdoganamento solitamente in base al peso lordo.

Controllo di importazione

Oltre il 90% dell’importazione di merci è liberalizzato. L’importatore deve ottenere l’autorizzazione per l’importazione limitata (lista negativa). I prodotti a bassa tensione devono essere conformi alla direttiva 2006/95/CE e 2004/108/CE. I prodotti farmaceutici necessitano di una registrazione Swissmedic. Possono essere importate senza licenza piccole spedizioni fino a 20 kg, a meno che non si tratti di merci per cui il limite di peso sia di soli 2,5 kg. Attenzione alla tassa d’incentivazione per l’importazione di merci soggette al VoC. Possibile procedura di dichiarazione doganale semplificata per piccole  spedizioni nella procedura di dichiarazione “e-dec-easy”. Sono considerate piccole spedizioni quelle con un peso massimo di 1.000 kg e un valore fino a 1.000 CHF. Non sussiste il controllo delle valute, quindi il pagamento dell’importazione di merci può avvenire senza difficoltà.
Imposta sugli affari: 8%

Condizioni di pagamento e offerte

Offerte e fatture in €, CHF o US $ libere franco frontiera o franco domicilio.

Indicazioni di origine

Necessarie per alimenti e bevande.
Allo stesso modo devono recare l’indicazione del paese d’origine il legname e prodotti in legno.

Marcatura / etichettatura

Marcatura tradizionale. L’etichettatura deve normalmente avvenire almeno in una lingua ufficiale svizzera. Il Ministero Federale degli Interni fornisce informazioni su particolari disposizioni sull’etichettatura per i trasporti Svizzera.

Imballaggio

Per i trasporti Svizzera gli imballaggi in legno si applica lo standard ISPM n. 15, fatta eccezione per le consegne dall’UE.

Modelli e campioni di merci

I modelli di merci sono esenti da dazi doganali, se:

a) viste le loro dimensioni (piccole sezioni di legno), la presentazione (come bottoni su biglietti, un pezzo per ogni tipo) o preparazione (come annullamento attraverso timbro o fori) non hanno alcun valore commerciale, o

b) sono importati per rappresentazione, verifica o prova per effettuare ordini e non superano questi valori limite:

prodotti consumabili per un valore della merce fino a 100 franchi per ogni campione;

il numero dei campioni anche dello stesso tipo in una spedizione non ha importanza; prodotti non consumabili fino ad un valore della merce di 100 franchi per ogni tipo e qualità;

prodotti del tabacco, bevande alcoliche, farmaci e prodotti cosmetici fino ad un valore delle merci di 100 franchi per ogni spedizione; vino solo in bottiglie campione fino a 3 dl, superalcolici solo in bottiglie campione fino a 2 dl (escluse le bottigliette monoporzione).

Spedizioni di campioni pubblicitari di merci destinati alla distribuzione per i trasporti Svizzera, anche gratuita, a clienti potenziali sono soggette a dazi doganali. Procedura Carnet ATA ammessa. Trasporti Svizzera

Documenti di spedizione e accompagnamento

Documenti tipici, come:

a) Fatture commerciali (2 copie) con tutte le tipiche indicazioni, tra cui paese d’origine, senza autenticazione;

b) Certificato di origine (semplice) solo su richiesta da parte del destinatario, indicare il paese d’origine;

c) Per pacchetti postali fino a 31,5 kg: allegare 1 bollettino di spedizione estero, 1 dichiarazione doganale (tedesco/francese/italiano), fatture commerciali; con pacchetti per posta aerea fino a 20 kg bollettino di spedizione estero, con etichetta “per via aerea”.

d) Certificato di circolazione merci EUR. 1 per spedizioni colli nell’ambito dell’accordo di libero scambio con l’UE; incluso l’accordo di cumulo paneuropeo; per spedizioni con valore merce superiore a 6.000 € usare il modulo EUR. 1.

Per l’esportazione di merci per un valore fino a 6.000 € l’esportatore deve presentare la seguente dichiarazione nella fattura o in un altro documento commerciale: “L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento, dichiara che salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (indicare il paese d’origine)”. Luogo e data, firma dell’esportatore e nome in stampatello (Prodotti provenienti da Ceuta e Melilla devono essere contrassegnati con l’abbreviazione “CM”). Questa disposizione non si applica ai prodotti agricoli.

e) EUR-MED

f) Può essere utilizzata la “procedura di spedizione comune” unitaria UE (NCTS). Per la dimostrazione della prova d’origine occorre tuttavia attenersi alla procedura di cui al punto d).

http://franzosini-solutions.ch/gli-errori-piu-frequenti-nelle-esportazioni/

Sede Principale

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FRANZOSINI SA
Via Rinaldo Simen 3
Reparto Trasporti Svizzera / Europa
6830 Chiasso

Telefono * 091 695 50 10
E-mail info@franzosini.ch

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