Un deposito fiscale IVA (o deposito IVA) è un magazzino autorizzato in cui le merci importate da paesi extra-UE possono essere introdotte senza pagamento immediato dell'IVA all'importazione, differendo l'imposta al momento dell'estrazione per l'immissione in consumo nel mercato interno. A differenza del deposito doganale (dove si differiscono sia dazi che IVA), nel deposito fiscale IVA i dazi doganali vengono pagati normalmente all'importazione, ma l'IVA viene sospesa. Le merci possono anche essere introdotte nel deposito IVA con una cessione intracomunitaria (acquisti intra-UE). Vantaggi principali: 1) Miglioramento del cash-flow — l'IVA (che in Italia è il 22% e in Svizzera l'8,1%) non viene anticipata; 2) Flessibilità commerciale — la merce può essere stoccata, venduta e ri-venduta all'interno del deposito senza generare IVA, fino all'estrazione; 3) Ottimizzazione per il commercio triangolare — merci importate nell'UE e destinate a clienti in più paesi possono transitare dal deposito IVA senza generare obblighi IVA intermedi. Il deposito fiscale IVA è disciplinato in Italia dall'art. 50-bis del D.L. 331/1993. Può essere gestito da un depositario autorizzato (che offre il servizio a terzi) o direttamente dall'impresa proprietaria della merce. Per la Svizzera: questo strumento è tipicamente italiano/UE. In Svizzera, un meccanismo analogo è il deposito doganale autorizzato (DDA), che sospende sia dazi che IVA.