RAPPRESENTANZA IN DOGANA ITALIANA, PER QUALE MOTIVO?

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E’ disciplinata dagli artt. 40 ss. del TULD n. 43/1973 e dalle successive norme del Codice doganale comunitario artt. 5 ss. Reg. Cee 2913 del 1992.

Gli atti e/o le operazioni in Dogana possono essere compiute personalmente e a mezzo di un rappresentante diretto o indiretto. E’ doveroso precisare che la rappresentanza indiretta integra un mandato senza rappresentante e, così, per il codice civile tale è la figura di chi agisce in nome proprio e per conto altrui (art. 1705 c.c. il mandatario che agisce in proprio nome acquista i diritti e assume gli obblighi decisionali degli atti compiuti con i terzi anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato).

Le nozioni di rappresentanza diretta e indiretta sono state bene individuate dal codice doganale comunitario.

Per il Codice doganale comunitario (art. 5) il rappresentante deve sempre dichiarare di agire per la persona rappresentata, e, così, precisare se si tratta di una rappresentanza diretta o indiretta e deve disporre del potere di rappresentanza. Tale precetto è rilevante in relazione alla nascita dell’obbligazione doganale perché per l’art. 201 del codice doganale comunitario nel caso di rappresentanza indiretta, è parimenti debitore dell’obbligazione doganale il mandante ovvero la persona per conto della quale è presentata la dichiarazione in dogana.

In ogni caso, chi agisce come rappresentante deve disporre del potere di rappresentanza e dunque, in senso prettamente giuridico, deve disporre di un contratto di mandato relativo agli atti e/o alle operazioni da compiersi in dogana. Questo è necessario perché (art. 5, comma 6 Cod. Dog. Com.) l’Autorità doganale può chiedere a chiunque dichiari di agire in nome o per conto di un’altra persona (e dunque in via diretta o indiretta) di fornire le prove del suo potere di rappresentanza.

E’ superfluo precisare che si può essere rappresentanti di persona fisica, di persona giuridica, di un’associazione che abbia capacità di agire. Dunque, il relativo mandante e così la “persona” è quella identificata, in più modi, dall’art. 4) Cod. Dog. Com.

Nell’ambito più specifico delle procedure di domiciliazione assegnate ad alcuni operatori doganali è doveroso sottolineare quanto disciplinato dalla Circolare 27 D del 18 luglio 2005: il beneficiario della procedura di domiciliazione, se trattasi di soggetto intermediario (Casa di spedizione, CAD, etc.), che già rappresenta il destinatario/esportatore dovrà agire nell’ambito della rappresentanza indiretta in qualità di dichiarante presentando la dichiarazione in nome proprio e specificando di operare per conto del destinatario/mittente al fine di garantire l’applicabilità dei citati artt. 201, p. 3 e 209, p. 3 del Codice doganale comunitario.

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4 Giugno 2014