EGITTO

Informazioni per il trasporto, i documenti di spedizione e l'importazione. Trasporti e spedizioni in Egitto

Egypt

Capitale
Cairo

Popolazione
85 Mio

Lingue nazionali
Arabo

Valuta
Sterlina egiziano (EGP)

Prodotto interno lordo (PIL)
USD 324,3 Mia

PIL pro capite
USD 3303

Cifra d’affari esportazioni in Svizzera
CHF 891,47 Mio

Cifra d’affari importazioni dalla Svizzera
CHF 76,25 Mio

Relazioni bilaterali Svizzera–Egitto

Le relazioni tra la Svizzera e l’Egitto vantano una lunga tradizione. L’Egitto svolge da sempre un ruolo importante nel commercio svizzero con l’Africa e il Vicino Oriente. La prima rappresentanza commerciale è stata inaugurata già nel 1909.

Cooperazione economica

L’Egitto rappresenta per la Svizzera un importante partner commerciale in Africa e nella regione MENA («Middle East and North Africa»). Nel 2013 e nel 2014 è stato il principale mercato di sbocco della Svizzera nel continente africano. Considerato il volume complessivo degli scambi commerciali registrato nel 2014 (circa 1,13 mia. CHF), l’Egitto è il quinto partner commerciale della Svizzera in ordine d’importanza sia in Africa (dopo Sudafrica, Ghana, Libia e Burkina Faso) sia nella regione MENA (dopo EAU, Arabia Saudita, Israele e Libia).

Lingue commerciali

Arabo, inglese, francese. L’arabo è la lingua ufficiale per quanto concerne gli uffici statali.
Le istruzioni d’uso e i cataloghi per le macchine devono essere possibilmente in lingua araba.

Pesi e misure

Sistema metrico

Valuta

Valuta nazionale, sterlina egiziana (LE) = 100 Piastres (P. T.) = 1000 Milliémes
Codice ISO: EGP

Tariffa doganale

Sistema armonizzato; sdoganamento in base al valore CIF.

Controllo di importazione

L’importazione di prodotti vegetali o animali, prodotti alimentari e farmaceutici medicinali, bibite alcoliche, lieviti e amidi necessita di autorizzazioni di importazione.
Dall’01.04.12 sono necessari certificati di esportazione per prodotti tessili e in pelle (soggetti al programma di certificazione tessile GOEIC Textile Certification Program); il certificato di ispezione deve essere emesso dalla SGS.
Per una molteplicità di merci vale il principio dell’immissione diretta.
Sussistono divieti d’importazione, ad esempio per determinati prodotti chimici che riducono l’ozono. Sono in vigore dei divieti d’importazione temporanei per quanto riguarda ad esempio bestiame vivo, prodotti animali, residui di macellazione.
Imposta sugli affari: 10% (General Sales Tax), inoltre ci sono anche le aliquote sui valori (15%50%) e aliquote miste per determinati gruppi di merci.
È presente un’aliquota ridotta (5%) per quanto riguarda ad esempio caffè, concime o determinate applicazioni di legno.

Controllo di conformità

Per molti prodotti è necessario presentare un certificato di conformità al momento dello sdoganamento. La competenza è della “General Organisation for Export and Import Control” (GOEIC). Per evitare ritardi, già prima della spedizione delle merci durante SGSControllCo può essere emessa una certificazione di prodotto ed i tempi di sdoganamento si riducono presentando tale documento. È possibile il trasferimento di valuta estera (importazione di EGP solo per determinati importi), è stato eliminato lo scambio obbligatorio di importazioni in valute forti del 75% per gli esportatori.

Condizioni di pagamento e offerte

Sono consentite tutte le forme di pagamento. Si consiglia una lettera di credito irrevocabile emessa da una banca europea o americana; in caso di solvibilità verificata del cliente è possibile concedere forme di pagamento “meno rigide”.
Inasprimento delle regole per il trasferimento di denaro per pagamenti di merci importate: la banca d’investimento, che prevede il trasferimento a beneficio dei fornitori esteri tratta l’elaborazione di tutti i documenti di importazione da presentare in originale. I clienti bancari devono garantire per iscritto che i documenti non verranno inoltrati ad altre banche.

Indicazioni di origine

Le dichiarazioni d’origine sono necessarie in lingua araba. Sul retro del Certificato di origine l’esportatore deve presentare una dichiarazione del produttore vincolante (in base al registro di commercio) da far firmare: “The goods are manufactured by … (Nome)”.
In generale, su tutte le merci importate o, se non possibile sul loro imballaggio o sull’involucro esterno, deve essere presente un’etichetta del produttore ed il Paese di origine.
Alcuni prodotti, beni di investimento e beni di consumo alla stregua degli alimenti devono avere le descrizioni delle merci in lingua araba; in questo caso deve essere presente una nota (ad esempio Paese d’origine) sulla merce stessa o con documenti allegati (foglietto illustrativo, brochure). In casi eccezionali bisogna reperire informazioni precise dell’importatore lista delle merci mediante le associazioni, CCIAA di competenza. Riguardo all’emissione dei documenti per l’Egitto bisogna prestare attenzione all’indicazione completa della denominazione del Paese “Repubblica araba d’Egitto”. I capi di abbigliamento necessitano di un obbligo di marcatura, se essi devono essere distribuiti in Egitto; l’etichetta presente all’interno deve essere scritta in lingua araba e contenere le seguenti indicazioni: Made in …, marchio commerciale o produttore, taglia, percentuale di tessuti, indicazioni di lavaggio. Divieto di raggiro (accordo di Madrid).

Imballaggio

Imballaggio per spedizioni marittime, robusto ma non pesante. Assicurarsi di affrancare i pacchetti in buste o box nelle casse.
Si raccomandano indicazioni su colli o contenuti di casse fragili in lingua araba. Le confezioni devono essere dotate di etichette in lingua araba, inglese o francese con il nome del fornitore, del destinatario e dell’origine. Ciò vale anche per i confezionamenti esterni. Bisogna rispettare particolari normative solo per gli impianti, macchinari, dispositivi, alimenti, ceramiche e impianti sanitari. In presenza di alimenti deve essere impressa soprattutto la data di produzione e di scadenza. Eventualmente vanno indicate le classi di qualità, preparazione, etc. I dettagli devono essere in ogni caso stabiliti con l’importatore.
ISPM 15 dal 01.10.2005: il materiale d’imballaggio importato, se in legno deve essere trattato e contrassegnato conformemente ai criteri stabiliti da ISPM indipendentemente dalla sua provenienza.
Non è più necessario un certificato fitosanitario.

Modelli e campioni di merci

Il materiale promozionale deve essere contrassegnato con il nome del fornitore e l’annotazione “not for sale” e valgono inoltre i limiti annuali riferiti al relativo destinatario.
Non è consentito l’invio di campioni soggetti a dazi come “Merce di prova” e “Pacchetti”.

Documenti di spedizione e accompagnamento

Nell’ottica di agevolare il rapido disbrigo delle pratiche delle merci non è più necessario legalizzare i documenti di accompagnamento presso l’Ambasciata egiziana o il Consolato.

a) Le fatture commerciali devono essere presentate in 4 copie, in inglese o francese con tutte le indicazioni, i prezzi al netto e al lordo in € e £, con le condizioni di pagamento, etc… e devono essere certificate dalla Camera di commercio (4 copie). Nei tessuti contenenti cotone bisogna indicare l’esatta percentuale di cotone, i prodotti chimici devono indicare l’esatta percentuale delle singole sostanze. Le merci con origine di un Paese terzo devono essere legalizzate presso il Consolato;
b) Notifica dei valori doganali;
c) 2 Certificati di origine con merce svizzera “Switzerland” o “Unione Europea” se del caso. Sul retro del certificato di origine l’esportatore deve presentare una dichiarazione del produttore vincolante (in base al registro di commercio) da far firmare (“The goods are manufactured by…”). La legalizzazione a livello consolare è necessaria soltanto per merci provenienti da paesi terzi. Il certificato di origine deve contenere il nome del produttore nonché eventualmente il logo;
d) Le liste dei colli (Kashf ‘abwa) devono essere redatte in tre copie, in lingua francese o inglese; in queste vanno inseriti per ogni singola cassa il marchio, il numero, il peso netto al lordo, di dimensioni esterne e i contenuti;
e) Usare il certificato di origine preferenziale di origine EUR1 se i prodotti rientrano all’interno degli accordi del libero commercio con l’UE. Per spedizioni fino a un valore oltre 6.000 € presentare la seguente dichiarazione: “L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento dichiara che , salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (indicare il Paese). Per spedizioni di valore oltre i 6.000 € è necessario il certificato EUR L’esportatore compila i moduli e l’ente doganale li emette. Gli “esportatori autorizzati” possono utilizzare la dichiarazione di origine citata dopo l’autorizzazione dell’ufficio doganale competente sui documenti commerciali anche per spedizioni oltre 6.000 €;
f) Polizza di carico non asseverata. Polizza di ordini possibile con indirizzo di notifica;
g) Talvolta sono richiesti dei certificati di assenza di radiazioni dei prodotti. Certificato del Governo del Paese di esportazione che specifichi che i prodotti non sono radioattivi e non sono stati realizzati in luoghi contaminati da radiazioni. Chiedere ulteriori informazioni all’ente di certificazione competente presso la Camera di Commercio;
h) Talvolta vengono richieste le indicazioni del produttore sui documenti di consegna;
i) Colli postali fino a 20 kg; 1APK (scheda pacchetto estero) APK, 3 ZI inglese/francese, 1 fattura inglese/francese, 1 HR (fattura commerciale) da allegare al collo, 2 da inviare direttamente al destinatario. Colli con spedizione aerea fino a 20 kg; 1 APK (scheda pacchetto estero) “con posta aerea”, altrimenti come le normali spedizioni.

Spedizioni aeree: 2 fatture (fatture commerciali) 2 UZ (certificati di origine) , 1 ILF (lettera di spedizione aerea internazionale), indicazioni di spedizione in francese o inglese, 3 copie. Spedizioni di colli: 2 HR (fatture commerciali), 2 UZ (certificato di origine), WVB (certificato di traffico merci) EUR 1 eventualmente necessario per merci CEE nell’ambito dell’accordo preferenziale, emissione ad opera dell’ufficio doganale.