OMAN

Informazioni per il trasporto, i documenti di spedizione e l'importazione. Trasporti e spedizioni in Oman

Oman

Capitale
Maskat

Popolazione
3,19 Mio.

Lingue nazionali
Arabo

Valuta
Rial Oman (OMR)

Prodotto interno lordo (PIL)
USD 84,0 Mia.

PIL pro capite
USD 25’545

Cifra d’affari esportazioni in Svizzera
CHF 237,2 Mio.

Cifra d’affari importazioni dalla Svizzera
CHF 7,7 Mio.

Relazioni bilaterali Svizzera–Oman

La Svizzera e il Sultanato dell’Oman hanno intensificato le loro relazioni. I due Paesi hanno in particolare migliorato le condizioni quadro dei loro scambi economici e rafforzato la cooperazione a livello culturale.

Cooperazione economica

A livello economico, in questi ultimi anni la Svizzera e l’Oman si sono concentrati sul miglioramento delle condizioni quadro dei loro scambi economici. Il 17 agosto 2004 è stato firmato un accordo bilaterale concernente la promozione e la protezione reciproche degli investimenti, entrato in vigore il 18 gennaio 2005. Un accordo volto a evitare la doppia imposizione del reddito proveniente dai trasporti aerei internazionali è stato firmato il 3 novembre 2007 ed è entrato in vigore il 1° giugno 2009; nel novembre 2010 sono stati avviati negoziati su un accordo di doppia imposizione senza limiti settoriali.
La Svizzera e l’Oman, insieme agli altri Stati membri dell’Associazione europea di libero scambio e del Consiglio di cooperazione del Golfo, hanno firmato il 22 giugno 2009 un accordo di libero scambio (che l’Oman ha già ratificato).

 

Lingue commerciali

Arabo, inglese.

 

Pesi e misure

Sistema metrico

 

Valuta

Valuta nazionale Rial Oman (R.O.) = 1000 Baizas (Bz.).
Codice ISO: OMR

 

Tariffa doganale

Sistema armonizzato su base EAU.

 

Controllo di importazione

Le importazioni sono solitamente possibili senza licenze.
L’importatore richiede al Ministero per il commercio e l’industria una “General Import Licence”. Animali e prodotti di origine animale, rifiuti o materiali di origine animale richiedono un’autorizzazione di importazione delle autorità veterinarie.
Nessuna limitazione nelle operazioni in valuta.
Nessuna imposta sul fatturato.

 

Condizioni di pagamento e offerte

Consegna dietro lettera di credito confermata e irrevocabile. In casi particolari cassa con presentazione di documenti.
Fatturazione in €.

 

Indicazioni di origine

Nessuna disposizione particolare. Per spedizioni verso l’Oman non utilizzare alcuna indicazione “Persian Gulf”, al massimo “Arabian Gulf”. Se possibile evitare l’indicazione “Golfo”. Chiedere eventualmente al destinatario.

 

Marcatura / etichettatura

Rispettare le disposizioni per l’etichettatura e l’importazione per alimenti.
Tutte le merci importate dovrebbero recare, oltre alle indicazioni in inglese, anche quelle in lingua araba (per esempio peso, volume, paese produttore, ecc.). Non sono ammesse etichette adesive (tipo sticker).

 

Imballaggio

Imballaggio stabile. Consultare il destinatario relativamente all’impiego di fieno e paglia.
ISPM Nr. 15 applicabile.

 

Modelli e campioni di merci

Spedizioni di campioni soggetti a obbligo di dazio doganale se sono chiaramente contrassegnati come tali; spedizioni di regali solitamente senza tale obbligo. I certificati di origine devono accompagnare le merci, anche per importazione temporanea. In quest’ultimo caso va depositata una cauzione. Non è consentita la spedizione di modelli come “campioni di prova”.

 

Documenti di spedizione e accompagnamento

E’ vietato il boicottaggio di conseguenza, la Camera di commercio e dell’industria non deve più asseverare documenti commerciali se sono state scelte formulazioni discriminatorie. È escluso anche il ricorso tramite notai, tribunali o altri uffici amministrativi. Devono essere selezionate formulazioni positive. Evitare l’indicazione “Persian Gulf”, se possibile. Se necessario ricorrere a “Arabian Gulf”.

a) Fatture commerciali in 3 copie, in inglese, con tutte le indicazioni tradizionali, come Paese d’origine, peso lordo e netto, precisa descrizione della merce, valore di vendita, ecc., nome della nave e relativa data di partenza. La fattura deve recare una firma legalmente vincolante. Dichiarazione sull’origine delle merci: “We hereby declare that the mentioned merchandise is being exported for our own account and that the goods are of pure national origin of the exporting country”. Se la merce non è “of the exporting country”, il servizio consolare deve accettare il seguente testo: “ … of pure national origin of the country the goods originated from”. Le fatture che recano la dichiarazione sopra citata devono essere asseverate da parte della Camera di commercio e dell’industria competente (4 copie, 1 copia rimane alla CCIAA). Se la merce proviene parzialmente o completamente da un paese diverso dalla Svizzera, è necessario indicare la percentuale, oltre al nome e all’indirizzo del produttore o dei produttori. “Manufacturers of the goods are: …”. Autenticazione da parte della Camera di commercio e dell’industria competente e a livello consolare. Se dall’importatore richiede una dichiarazione particolare del produttore, questa va presentata su carta intestata dell’azienda. La dichiarazione deve essere asseverata dalla Camera di commercio competente o dal notaio (chiedere informazioni alla Camera di commercio e dell’industria). Se è prescritta la legalizzazione consolare, la dichiarazione deve essere inoltrata in 3 copie al Consolato;
b) Nessuna bolla doganale o del consolato;
c) Certificati di origine in 3 copie, in inglese e con la dichiarazione come il punto a), asseverata dalla Camera di commercio e dell’industria e dall’ambasciata. La dichiarazione deve essere firmata con carattere legalmente vincolante da parte dell’esportatore. Le camere non asseverano alcuna dichiarazione “Black List”;
d) Polizza di carico non asseverata. Dichiarazioni per il trasporto: le seguenti dichiarazioni per il trasporto sono concordabili con il §§ 7 AWV: “The undersigned does hereby declare on behalf of the owner, agent or master of the above named vessel/ airplane that said vessel/airplane is not registered in Israel of owned by nationals or residents of Israel and will not call at or pass through any Israeli port enroute to … (per es. Oman)”. Facciamo ancora presente che dichiarazioni per il trasporto di questo tipo devono essere presentate esclusivamente per motivi tecnici legati all’assicurazione, per impedire che le merci durante il trasporto marittimo o aereo si ritrovino senza indennizzo;
e) Elenco dei colli, 2 copie, in inglese, con indicazioni dettagliate, tra cui misure, pesi, contenuto;
f) Il servizio consolare richiede due copie per ogni documento da registrare agli atti; tasse da versare con assegno da accreditare. All’assegno da accreditare va allegato un prospetto con la composizione dell’ordine generale. Se è necessaria una ricevuta deve esserne allegata una con i seguenti dati: nome dell’azienda, sede dell’azienda, importo complessivo e numero dell’assegno da accreditare;
g) Spedizioni per posta: 20 kg, 1scheda pacchetto per l’estero, 1 dichiarazioni in dogana (inglese/tedesco);
h) I documenti vanno inviati esclusivamente per posta al servizio consolare dell’ambasciata, allegando una busta per la risposta.