Il regime 42 (o procedura 42) è un regime doganale dell'UE che consente di importare merci da un paese terzo in uno Stato membro con esenzione dall'IVA all'importazione, a condizione che le merci siano immediatamente trasferite in un altro Stato membro UE dove saranno soggette ad IVA come cessione intracomunitaria. In pratica, il regime 42 evita il doppio pagamento dell'IVA: anziché pagare l'IVA all'importazione nel paese di ingresso nell'UE e poi gestire il rimborso, l'importatore paga solo l'IVA nel paese di destinazione finale. Requisiti per utilizzare il regime 42: l'importatore deve avere un numero EORI valido; deve esistere una cessione intracomunitaria successiva e immediata; sia l'importatore sia l'acquirente nel paese di destinazione devono avere numeri IVA validi nel sistema VIES; le merci devono essere fisicamente trasferite dal paese di importazione al paese di destinazione; la dichiarazione doganale di importazione deve riportare il codice di procedura 42; l'operazione deve essere correttamente dichiarata nel modello Intrastat. Per la Svizzera: il regime 42 non si applica direttamente poiché la Svizzera non è nell'UE. Tuttavia, le imprese svizzere che importano merci nell'UE attraverso un primo Stato membro per poi inviarle a un cliente in un altro Stato membro possono beneficiare del regime 42 tramite un rappresentante fiscale o una società consociata nell'UE.