La tassa sul traffico pesante commisurata alle prestazioni è una tassa federale che dipende dal peso totale del veicolo, dal livello di emissione nonché dai chilometri percorsi in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein.
Essa deve essere riscossa su tutti i veicoli a motore e i loro rimorchi che
- hanno un peso totale superiore a 3,5 tonnellate,
 - servono al trasporto di merci e
 - sono immatricolati in Svizzera o all’estero e percorrono la rete viaria pubblica svizzera.
 
Aliquote della tassa
Tariffe applicate attualmente:
Categoria fiscale   |  Classe di emissione | Tariffa   | 
I   |  EURO 2, 1 e   |  3.10 cts. / tkm   | 
II   |  EURO 3   |  2.69 cts. / tkm   | 
III   |  EURO 4 e 5   |  2.28 cts. / tkm   | 
.
Tariffa ridotta:
III   |  EURO 6   |  2.05 cts. / tkm   | 
Tariffa ridotta per i veicoli con un sistema di filtro antiparticolato i quali rispettano il valore limite di particolato EURO 4 (0,02 g/kWh):
I   |  EURO 2   |  2.79 cts. / tkm   | 
II   |  EURO 3   |  2.42 cts. / tkm   | 
Condizioni per i veicoli svizzeri:
 L’ufficio della circolazione competente conferma nella licenza di circolazione che il sistema di filtri antiparticolato è stato installato correttamente. Nella rubrica «Annotazioni cantonali» viene inserita la cifra 924. Lo sconto della tassa verrà concesso a partire dalla data di modifica della licenza di circolazione.
Condizioni per i veicoli esteri:La domanda (form. 56.60) con prova (licenza di circolazione o documento certificato ufficialmente) che il veicolo è stato postequipaggiato con un sistema di filtri antiparticolato deve essere inoltrata ad un ufficio doganale svizzero. Lo sconto della tassa verrà concesso a partire dalla data di modifica dei dati di base.
Esempio di calcolo:
| Peso determinante | 18 t | 
| Tariffa secondo l’emissione (Euro 5) | 2,28 cts./tkm | 
| Chilometri percorsi | 100 km | 
| Totale | CHF 41.05 | 
Calcolo: 18 x 2.28 x 100 = 4104 cts. = CHF 41.05
Autoarticolati / trattori a sella
Per gli autoarticolati che sono immatricolati come unità, la tassa viene calcolata sul peso totale dell’unità. Se il trattore a sella e il semirimorchio sono immatricolati separatamente, è determinante il peso a vuoto del trattore a sella e il peso totale del semirimorchio.
Eccezioni
I seguenti veicoli immatricolati in Svizzera e all’estero sono esonerati dalla tassa:
- I veicoli militari muniti di targhe di controllo militari o di targhe di controllo civili e d’un contrasse-gno M+
 - I veicoli di polizia, dei pompieri, dei servizi di lotta contro gli incidenti con idrocarburi e prodotti chimici, delle protezione civile nonché le ambulanze
 - I veicoli con i quali vengono effettuati trasporti di persone nell’ambito d’una concessione
 - I veicoli agricoli (targhe di controllo verdi)
 - I veicoli muniti di targhe temporanee svizzere
 - I veicoli non immatricolati ordinatamente con targhe professionali (tranne veicoli destinati all’esportazione con targhe prof. estere)
 - I veicoli per la scuola guida sempre che siano utilizzati esclusivamente per la scuola guida e sia-no immatricolati a nome di una scuola guida riconosciuta
 - I veicoli d’epoca designati come tali nella licenza di circolazione
 - I veicoli a propulsione elettrica
 - I rimorchi abitabili per fieraioli e circhi nonché i rimorchi per il trasporto di cose per fieraioli e circhi
 - I veicoli cingolati
 - Gli assi di trasporto
 - Su domanda anticipata alla Direzione generale delle dogane:
Corse effettuate per motivi umanitari o per corse non commerciali d’utilità pubblica 
Ordinamenti speciali
Per i veicoli e i trasporti qui appresso sono previsti ordinamenti speciali:
- Corse nel traffico combinato non accompagnato (TCNA).
 - Trasporti di legname greggio
 - Trasporti di latte alla rinfusa
 - Trasporti di animali di reddito
 









