Gli Incoterms 2020 sono regole elaborate dalla International Chamber of Commerce che fissano in modo uniforme come si ripartiscono obblighi, costi e rischi tra venditore e acquirente lungo la catena della consegna, non parlano di passaggio di proprietà, non sostituiscono il contratto di vendita, ma lo completano nella parte logistica, di fatto costituiscono un linguaggio condiviso che riduce ambiguità e controversie. Per chi esporta o importa in Svizzera la funzione pratica è immediata, chiarire chi organizza e paga il trasporto principale, chi sostiene i costi terminalistici, chi si occupa delle formalità doganali di uscita e di entrata, chi sopporta il rischio di perdita o danneggiamento e in quale luogo avviene il passaggio del rischio. Le regole si esprimono in tre lettere, EXW, FCA, CPT, CIP, DAP, DPU, DDP per i traffici multimodali, FAS, FOB, CFR, CIF per il solo mare o acque interne, ogni regola richiede sempre l’indicazione del luogo, altrimenti la clausola resta monca e perde la sua efficacia, scrivere FCA Milano, magazzino X, Incoterms 2020, non è un vezzo redazionale, è una garanzia di chiarezza sul punto in cui il rischio passa e su chi deve fare cosa. Nel commercio Italia Svizzera gli scenari più comuni riguardano FCA con ritiro a carico dell’acquirente svizzero che nomina il proprio vettore, oppure DAP con consegna fino al luogo convenuto in Svizzera con import a cura dell’acquirente, o ancora DDP quando il venditore si fa carico dell’importazione e consegna già sdoganato al destinatario, ogni scelta ha conseguenze precise in termini di tempi, responsabilità, prezzo e documenti. Per comprendere il funzionamento conviene partire da un caso realistico, una PMI lombarda vende macchinari a un cliente di Zurigo, se adotta FCA Lodi Incoterms 2020 consegna al vettore del compratore presso il proprio stabilimento, il rischio passa alla presa in carico, la PMI cura l’export, il compratore organizza trasporto, transito e import, le spese di scarico e gli oneri a destino restano a carico del compratore, il prezzo riflette questa ripartizione, se invece la PMI propone DAP Zurigo la logistica fino al luogo convenuto diventa responsabilità del venditore che sceglie il vettore e coordina il flusso fino a destino, il rischio resta in capo al venditore fino alla messa a disposizione della merce pronta per lo scarico, l’import rimane però in carico al compratore, nel caso DDP la PMI assume anche oneri, rischi e adempimenti doganali di import, responsabilità molto ampia che richiede conoscenza del regime fiscale svizzero e capacità di gestire la rappresentanza doganale. L’errore più frequente è pensare agli Incoterms come a una clausola standard che si ripete uguale a prescindere dal contesto, al contrario l’efficacia dipende dalla qualità delle specifiche inserite accanto alla regola scelta, luogo esatto, eventuali istruzioni su documenti richiesti dal cliente, tempistiche di consegna, conferma su chi assicura la merce e a favore di chi, integrazioni su responsabilità di carico e scarico quando rilevanti. Un altro equivoco riguarda la copertura assicurativa, solo CIF e CIP impongono al venditore di acquistare una polizza a favore dell’acquirente, con livelli minimi diversi a seconda della regola, per tutte le altre il tema assicurativo va gestito a parte nel contratto oppure nella prassi con il vettore o con lo spedizioniere, ignorare il punto espone entrambe le parti a fraintendimenti in caso di sinistro. Per chi opera con la Svizzera è utile ricordare che le formalità di importazione si svolgono secondo il diritto svizzero, che la base imponibile all’import tiene conto del valore della merce e dei costi accessori fino al punto di ingresso secondo la prassi doganale, che il corretto inquadramento tariffario e la disponibilità dei documenti di origine incidono sul costo finale e sulla fluidità dello sdoganamento, per questo la definizione dell’Incoterm va pensata insieme al percorso doganale, non come elemento disgiunto. Dal punto di vista operativo la scelta della regola va discussa già in fase di offerta, collegandola alla disponibilità del cliente a nominare un vettore, alla presenza di vincoli di sicurezza, all’eventuale necessità di consegne con slot preassegnati o con mezzi speciali, alla compatibilità tra imballo, mezzo di trasporto e restrizioni locali, al calendario doganale della tratta, alla capacità di chi vende di gestire le responsabilità che si assume, una scelta apparentemente favorevole al prezzo può costare molto in caso di ritardi, respingimenti, giacenze non pianificate. Per evitare errori conviene adottare alcune abitudini, indicare sempre la versione Incoterms 2020, evitare l’uso improprio di regole marittime nei container, non promettere consegne garantite senza fissare per iscritto tempi e condizioni, non aggiungere diciture contraddittorie accanto alla resa, non confondere il luogo di consegna con il luogo della destinazione fiscale, allineare su documenti di vendita e di trasporto la stessa resa e lo stesso luogo, condividere con lo spedizioniere le istruzioni chiave. Una pagina web efficace che spieghi gli Incoterms deve parlare la lingua dei problemi concreti, chiarire cosa cambia nella pratica quotidiana dell’azienda lettore, presentare uno scenario d’uso e un controesempio, offrire domande da porsi prima di chiudere un ordine, spiegare i punti che generano contenzioso, suggerire come impostare i documenti, senza slogan e senza tecnicismi fini a se stessi. Aggiornamento a 01.09.2025, le indicazioni si riferiscono alle regole Incoterms 2020 e alla prassi corrente del commercio internazionale, per casi complessi è opportuno verificare i testi ICC e coordinarsi con il proprio spedizioniere o consulente doganale.
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