COS’È LO STATUS DI “ESPORTATORE AUTORIZZATO”?

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In base alla normativa comunitaria, l’esportatore in possesso di tale qualifica può attestare l’origine preferenziale delle proprie merci mediante la “dichiarazione su fattura”, senza limite di valore. La concessione dello “status” è condizionata alla presentazione di una domanda scritta indirizza alla Direzione Regionale competente per territorio, con riferimento al luogo dove il richiedente ha la propria sede amministrativa.

Nella domanda l’operatore dovrà dichiarare: di effettuare esportazioni a carattere regolare verso i Paesi con i quali sono in essere gli accordi preferenziali; indicare la frequenza e la quantità delle esportazioni effettuate nell’ultimo anno e presso quali dogane (non è rilevante il loro numero, ma la cadenza regolare); di essere in grado di provare, in qualsiasi momento, il carattere originario delle merci (nel caso si tratti di produttori, mediante la contabilità delle materie prime dell’azienda; nel caso di tratti di commercianti, mediante le prove di acquisto dei prodotti da commercializzare che ne attestino l’origine comunitaria); di fornire garanzie sufficienti sul carattere originario delle merci, nonché di sottoporsi ad ogni conseguente obbligazione.

Al momento del rilascio dell’autorizzazione l’esportatore deve inoltre impegnarsi :

-a rilasciare dichiarazioni su fattura solo per le merci per le quali possiede le prove e gli elementi contabili al momento dell’operazione;

-a conservare qualsiasi documento giustificativo dell’origine per un periodo di almeno tre anni;

-a presentare, in ogni momento, alla dogana, ogni elemento di prova ed accettare di essere controllato in qualsiasi momento.

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Posted on

2 Giugno 2014