QUALI DOCUMENTI SERVONO PER IMPORTARE IN SVIZZERA?

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Dichiarazione delle merci

Imposizione di merci commerciabili per l’importazione in Svizzera definitiva

Le merci commerciabili sono merci destinate alla rivendita o all’uso commerciale, anche presso l’azienda del viaggiatore o del ricevitore.

Le merci destinate all’importazione definitiva nel territorio doganale svizzero vanno presentate a un ufficio doganale svizzero e dichiarate per l’imposizione doganale. Oltre alla dichiarazione d’importazione correttamente compilata, occorre consegnare i documenti di scorta sottomenzionati.

Sono in primo luogo persone soggette all’obbligo di dichiarazione e quindi debitori doganali coloro che trasportano la merce (vettori della merce) o la fanno trasportare oltre il confine (importatori, destinatari, speditori, mandanti).
È possibile effettuare l’imposizione di merci commerciabili solo presso determinati uffici doganali e negli orari d’ufficio (v. “Orari d’apertura e indirizzi degli uffici doganali”).

I trasportatori prestano i servizi doganali corrispondenti in applicazione degli Incoterm in vigore.

Tributi doganali e altri tributi

I tributi doganali dipendono dal genere, dal materiale, dallo stato, dall’impiego e dal peso delle merci e vengono determinati con l’ausilio della base di calcolo (di regola, il peso lordo). A essere determinanti per il calcolo dei dazi sono lo stato e il peso della merce al momento della dichiarazione doganale. Il peso lordo effettivo (imballaggio di trasporto compreso) può variare notevolmente dal peso indicato sul bollettino di consegna.

Se sono adempiute determinate condizioni, è possibile importare le merci in franchigia o a un’aliquota ridotta (v. sotto “Accordi di libero scambio/regime preferenziale”).

Per motivi di carattere economico-amministrativo, i tributi doganali fino a 5 franchi non vengono riscossi.

Oltre all’eventuale dazio all’importazione, le merci soggiacciono all’imposta sul valore aggiunto (IVA; v. sotto “IVA sull’importazione”). Per determinate merci sono altresì dovuti tributi supplementari: tasse d’incentivazione (COVCO2), imposta sul tabaccoimposta sulla birraimposta sugli oli minerali e via di seguito.

Le voci di tariffa, le aliquote di dazio aggiornate, indicazioni relative ad altri tributi (IVA, tasse d’incentivazione, imposta sul tabacco, sulla birra e sugli oli minerali ecc.) nonché informazioni concernenti divieti, restrizioni e obblighi del permesso sono disponibili nella tariffa doganale elettronica al sito www.tares.ch.

Pagamento dei tributi

Per principio, i tributi all’importazione vanno pagati in contanti direttamente sul posto.

Con accordi particolari la SA Luciano Franzosini si incarica del disbrigo delle formalità doganali versando i tributi e fatturandoli successivamente al mandante.

 

 

Accordi di libero scambio/regime preferenziale

Le merci originarie di Stati con i quali è stato stipulato un accordo di libero scambio o di Paesi in sviluppo possono perlopiù essere importate in franchigia o a un’aliquota ridotta (regime preferenziale). L’aliquota effettiva per ciascun Stato è indicata nella tariffa doganale elettronica www.tares.ch. Per beneficiare di un’importazione fruente di agevolazioni doganali è necessario presentare una prova dell’origine valida e formulare una relativa domanda d’imposizione all’aliquota preferenziale nella dichiarazione. Domande concernenti il rilascio di prove dell’origine vanno poste alle autorità del Paese d’esportazione.

I dettagli sono disponibili sotto: accordi di libero scambio e paesi in sviluppo.

IVA (imposta sull’importazione)

L’IVA è pari all’8 per cento della base di calcolo. Per determinati beni (p. es. derrate alimentari, libri, riviste o medicamenti) si applica l’aliquota ridotta del 2,5 per cento. Per maggiori dettagli consultare il seguente link: art. 25 LIVA.

Gli importi d’imposta fino a 5 franchi non vengono riscossi. Questo importo dell’imposta corrisponde alla base di calcolo di 62 franchi con aliquota IVA dell’8 per cento o 200 franchi con aliquota IVA del 2,5 per cento.

Di regola la base di calcolo comprende la controprestazione che la persona paga o ha pagato per i beni e ciò vale anche per i beni acquistati in Internet. A tal fine ci si fonda sulla fattura o sul contratto di acquisto. In determinati casi si tiene conto del valore di mercato, p. es. in caso di donazioni. Tale valore corrisponde all’importo che un altro acquirente dovrebbe pagare per il bene.

A questo valore vengono aggiunte tutte le spese sino al luogo di destinazione in Svizzera (p. es. prestazioni di trasporto della Posta) nonché i tributi all’importazione (p. es. tributi doganali). Nella base di calcolo non è inclusa l’IVA estera, sempre che il fornitore l’abbia indicata sulla fattura o sul contratto di acquisto.

Per la conversione in franchi svizzeri della controprestazione o del valore di mercato indicati in valuta estera è determinante il corso del cambio (vendita) in borsa la vigilia della nascita del debito fiscale, di regola il giorno precedente: Corsi del cambio (vendita).

Se sussistono dubbi circa l’esattezza della dichiarazione doganale o mancano indicazioni del valore, possiamo estimare il valore della merce.

Permessi e restrizioni all’importazione

A seconda della merce, occorre tenere conto delle regole, che non riguardano la riscossione dei dazi doganali (cosiddetti disposti di natura non doganale DNND). È importante occuparsi dei necessari permessi già prima di effettuare la dichiarazione. Le relative informazioni sono disponibili nella tariffa doganale elettronica www.tares.ch.

Documenti di scorta

Unitamente alla dichiarazione d’importazione vanno presentati spontaneamente i rispettivi documenti di scorta. I documenti più importanti sono le fatture, eventuali prove dell’origine, permessi/certificati nonché attestazioni ufficiali o certificati di analisi.

A seconda del caso, possono essere d’aiuto altri documenti di trasporto quali bollettini di consegna, liste di carico, certificati di peso o istruzioni per l’imposizione.

 

Redazione della dichiarazione doganale

È possibile assegnare l’incarico del disbrigo della formalità doganali alla SA Luciano Franzosini. Per maggiori informazioni potete consultare la nostra pagina Custom Clearances

 

Restituzione dell’IVA estera

La dogana svizzera non può restituire l’IVA estera.

In caso di domande sulla restituzione dell’IVA estera, occorre rivolgersi al fornitore estero. Solo quest’ultimo può rimborsarla o allestire una fattura direttamente senza IVA. Per le informazioni necessarie, egli può contattare la propria autorità fiscale.

 

Orari d’apertura e indirizzi della dogana svizzera

Per l’imposizione doganale di merci commerciabili occorre osservare gli orari di apertura degli uffici doganali. È possibile effettuare le dichiarazioni doganali da lunedì a venerdì durante gli orari d’imposizione. Alcuni uffici doganali sono aperti anche il sabato mattina.

Per gli orari d’apertura cliccare sul link: Indirizzi degli uffici doganali.